lunedì 28 gennaio 2008

La DIA: servirà o non servirà?

In tema di fotovoltaico, tutta la questione di permessi/autorizzazioni ecc. dipende esclusivamente da regolamenti locali: leggi regionali e regolamento comunale.

Nella mia regione (Friuli Venezia Giulia) vige la L.R. 5/2007 che, all'at. 39, dice qualcosa di molto interessante:

Art. 39 - Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell’edilizia
1. I Comuni introducono nel regolamento edilizio disposizioni finalizzate a promuovere la bioedilizia, la bioarchitettura, nonché gli interventi per il risparmio energetico, nel ri-spetto dell’articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in ma-teria di edilizia sostenibile).
2. Gli interventi per il risparmio energetico sono ammessi anche in deroga ai vigenti regolamenti nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1.
3. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che ne-cessitano anche di limitate modifiche volumetriche possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regola-menti edilizi.
4. Copia semplice dell’attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della diret-tiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relati-va al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche, è depositata presso il Comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell’immobile all’atto della richiesta di agibilità dell’immobile. Le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati e di monitoraggio dei livelli prestazionali energetici degli edifici sono stabilite ai sensi dell’articolo 62.
5. I Comuni stabiliscono, per gli interventi di cui al comma 1, una riduzione del contribu-to di costruzione, se dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell’importo.
6. Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o in-tegrare impianti tecnologici si considerano attività edilizia libera.
7. Si considerano, altresì, attività edilizia libera gli interventi di climatizzazione realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Quesitoche mi pongo: si può interpretare che la posa di pannelli solari (termici o fotovoltaici) sia "attività edilizia libera" e quindi, checchè ne dica o pensi il comune, non occorre nè DIA nè altro?La risposta che mi dò da solo è: la cosa è certa per i pannelli termici, ma non saprei se il ragionamento sia estendibile anche al fotovoltaico...
Per chi volese consultarsi tutta la legge: http://eddyburg.it/filemanager/download/11...7.TC.ott.07.doc

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