giovedì 30 luglio 2009

Anche Terna si dà al fotovoltaico

Anche Terna ha scoperto la convenienza del fotovoltaico.

Attraverso la sua controllata Sungrid spa (già inTERNAtional spa), realizzerà una serie di impianti di generazione fotovoltaica di piccola taglia, nelle aree delle stazioni elettriche di proprietà Terna.

Complessivamente verranno realizzati impianti per circa 100 MWp di pannelli fotovoltaici, la cui energia prodotta beneficerà degli incentivi pubblici previsti dal Conto Energia e sarà ceduta al Gse ai prezzi di mercato, per un investimento di 300 milioni di euro.

L'amministratore delegato di Terna, Flavio Cattaneo, ha dichiarato: “Non vogliamo certo diventare produttori di elettricità. Si tratta semplicemente di un modo per valorizzare i terreni di nostra proprietà attualmente non utilizzati, a beneficio del servizio elettrico, ad esempio per ampliare le stazioni”.

(Fonte: Casaeclima)

lunedì 27 luglio 2009

Altro impianto fotovoltaico da record

Giusto di ieri è la notizia dell'impianto fotovoltaico da record che verrà installato sui tetti della Fiera di Milano.
Oggi ci arriva notizia di un altro impianto da record: sui tetti dell'Interporto di Padova verrà installato un impiantino da 15 MWp, costituito da 67.500 moduli fotovoltaici su una superficie di 250.000 m2.
L'impianto verrà realizzato dalla sussidiaria italiana della Solon spa (sussidiaria italiana della Solon di Berlino), ed un aspetto interessante è che i moduli saranno praticamente " a km zero", visto che verranno prodotti a Carmignano di Brenta.
fonte: Il Gazzettino

domenica 26 luglio 2009

sui tetti della Fiera di Milano un impianto fotovoltaico da record

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Tempo fa, in un post su questo blog, osservavo che l'unica cosa che certamente non manca per lo sviluppo del fotovoltaico è lo spazio, e che c'è un enorme potenziale di sviluppo senza intaccare i terreni agricoli: basta la fantasia per individuare questi spazi nel tessuto urbano...

I fatti mi danno ragione: è stata bandita una gara per la realizzazione di un impianto da almeno 18 MWp (18 MEGAwatt!!!!) sui tetti dei capannoni del nuovo polo fieristico di Rho-Pero.
La superficie utile è di 270.000 metri quadrati (equivalenti a 27 ettari), i lavori partiranno a settembre e si concluderanno entro dicembre 2010.

L'impianto dovrebbe produrre 15 MWh/anno, ed evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 5 tonnellate/anno.

Senza contare poi i soldini che porterà nelle casse dell'Ente Fiera...

martedì 21 luglio 2009

La catena ha vinto ancora!

Fotovoltaico su tutti i nuovi edifici, i blog vincono ancora!

Era il 12 febbraio quando nel decreto milleproroghe il Governo inseriva con la fiducia lo spostamento a gennaio 2010 dell'obbligo per gli edifici di nuova costruzione di utilizzare fonti rinnovabili. 65 blog avevano aderito al mio appello per chiedere il rispetto della norma originale introdotta da Prodi, cioè il decorrere dell'obbligo da gennaio 2009.

Poi a marzo, in sordina, venne introdotto l'obbligo per regioni e provincie autonome, una parziale vittoria alla quale, scrivevo, sarebbe arrivata quella definitiva. E' importantissimo che questo obbligo arrivi ora, prima del fantomatico piano casa.Oggi ho finalmente scovato la notizia tanto attesa: "A far data dal 25 giugno 2009 il DPR n° 59 del 2 Aprile u.s. rende obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici in edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, e nel caso di ristrutturazioni."

Il DPR recita testualmente: "Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica." L'impianto termico deve produrre almeno il 50% (20% per gli edifici situati nei centri storici) dell'energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria.

Ecco i 65 incatenati: ilKuda, CernuscoTV, Osservatorio sul Razzismo in Italia, Zadig, Follonica, Marcella Zappaterra, Alessandro Ronchi, Verdi Forlì-Cesena, Verdi Emilia Romagna, BaseVerde, Blog del Giorno, Letizia Palmisano, LETIZIA'S BLOG, Fiore Blog, Verdi di Ferrara, il Derviscio, Ciwati, PD Cogliate, Sale del mondo, Informazione senza filtro, Ladri di marmellate, Resistenza civile, Life in Italy, Ma'pe iabbu, Maurizio Baruffi, Dea Maltea, Eco, Sciura Pina, SpreadRSS, Tau2 Zero, BlogEko, Marcello Saponaro, Amico Fragile, Ambiental..mente, Pd Vedano, Writer, Voglio il fotovoltaico, No alla turbogas a pontinia, agorambiente, laStanzaDelBarone, Opinioni e Benessere, il Filo di Arianna, Maxso's blog, Jacopo Fo, Evil Genius, Gianluca Aiello, YourPage, AttivAzione, Sostenibilitalia, Orlandi Energie, Verdi Treviglio, IlFerdinando, Grilli e Cicale di Latina, Giudo Elettrico, La Parola, Riciard's, la Tana del Mostro, Fonte Live, the Wistleblower, Appunti e Virgole, Al massimo dell'energia, Pollodellavaldichianna, Agoravox, Nuclearenograzie, Solarenews, Ultras Cernùsk.

Ripubblicate i link, che fa bene alla salute!

lunedì 20 luglio 2009

Guida ICMQ alla Certificazione Energetica degli edifici

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La ICMQ ha rilasciato una guida tecnico-legislativa completa ed esaustiva alla certificazione energetica degli edifici.

Tale pubblicazione è disponibile gratuitamente in rete; per scaricarla cliccare qui.

domenica 19 luglio 2009

A trento, linee-vita obbligatorie sui tetti

La Provincia di Trento, in attuazione della legge 3/2007, ha emanato un regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto.
Tale regolamento rende obbligatorio l'inserimento di misure, accessi e ancoraggi (cosiddette "linee vita") nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi sulle coperture degli edifici, pena il mancato rilascio del permesso di costruire.
Il regolamento si applica a tutti gli edifici pubblici e privati di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso, su tutto il territorio della Provincia di Trento.

venerdì 17 luglio 2009

Il fotovoltaico? Meglio dei BTP!

Considerato che ormai i BTP non se li fila più nessuno, l'affermazione potrebbe anche far sorridere.
Considerando però che la fonte di cotanta saggezza è Il Sole 24 ore, la cosa fa riflettere...

Io è da un paio d'anni che vado predicando la convenienza, anche economica, del fotovoltaico... e questi, da bravi massimi esperti di economia, lo scoprono oggi.
Complimenti, comincio a capire com'è che siamo arrivati a questa crisi...

mercoledì 15 luglio 2009

scambio recensioni siti e blog etici

Se vuoi aderire anche tu pubblica la presentazione del tuo blog nello spazio dei commenti a: http://www.jacopofo.com/scambio_link_siti_etici_ecologici_artistici_gratis

Ass. socio-culturale no profit 'Le Acque dell'Etica'
L'Associazione no profit Le Acque dell'Etica www.leacquedelletica.com ha la competenza e l'energia libera di occuparsi dell'ideazione, cura e messa in opera di Festival artistici e culturali, Premi d'arte e cultura, Eventi d'importanza sociale e di partecipazione civica ed Iniziative di risveglio consapevole e riaffermazione del buon vivere. Le Acque dell'Etica www.leacquedelletica.com vuole rendersi letto fluviale complice di quegli insiemi esistenziali più sensibili e nudi, ripetutamente schiacciati da circuiti illogici ed irrazionali. (...) Chi se non bambini, ecosistema, anziani, animali, diversamente abili, giovani, vegetali (volutamente mischiati e accomunati per la loro importanza) sono fonte e protagonisti di tutto questo pulsare di energia vitale?E poi attraverso quali creature l'energia della vita, indivisibile dall'energia della poesia e della sensibilità, trova felice sbocco se non in talenti istintivi emergenti nella musica, scrittura, teatro, pittura, scultura (...)? www.leacquedelletica.com!

www.youimpact.it
www.youimpact.it è la piattaforma di sharing rivolta ad una community “eco-tech” che si confronta, con un atteggiamento propositivo e in maniera divertente e piacevole, sulle tematiche ambientali, offrendo a tutti gli internauti la possibilità di condividere video, audio e immagini. Una nuova visione “green” dell’intrattenimento e della creatività. Inoltre, per ogni contenuto inserito in www.youimpact.it, LifeGate con Impatto Zero® crea 1 mq di nuove foreste in Costa Rica, un contributo concreto alla salvaguardia dell’ambiente.

www.ilpeduncolo.it
Il peduncolo.it I sottili piaceri della vita... Questo nostro nuovo Social Network Enogastronomico nasce con l'intento di fondare una community libera ed indipendente all'interno della quale tutti, appassionati e non, possano esprimere le proprie idee sul mondo del vino e dell'enogastronomia, al di là di qualsiasi tipo di condizionamento. Visitateci all'indirizzo www.ilpeduncolo.it, registratevi e partecipate attivamente allo sviluppo di questo nuovo sito. Social Network Enoastronomico www.ilpeduncolo.it I sottili piaceri della vita...

no turbogas Pontinia
No turbogas Pontinia nasce dall'esigenza di un punto d'incontro per accedere a informazioni che riguardino: ambiente, politica, info comitati locali contrari alla costruzione di centrali Turbogas, inceneritori e nucleare. No turbogas Pontinia favorevole a: Sviluppo Sostenibile, Energie Rinnovabili (acqua, sole, vento), libera informazione e politica dal basso. Contrario ad ogni tipo di pratica dove la libertà venga reclusa dai poteri forti. Il blog No turbogas Pontinia si batte contro la Turbogas da 400MW (ACEA) e la Biomasse da 40MW (Pontinia Rinnovabili Srl) nel comune di Pontinia (LT).

http://oltreilponte.blogspot.com
Vivo di musica, amo leggere, son disabile, sono di sinistra, adoro la radio, i telefilm, e sto bene nei pressi di un palco, di un locale in cui sentirmi in famiglia, o di una distesa verde come la Bassa emiliana...

http://4erre.blogspot.com
http://4erre.blogspot.com è un piccolo blog di resistenza urbana. Nel panormana desolante di disinformazione, ho aperto quasto piccolo blog che punta in alto partendo dal basso. http://4erre.blogspot.com vuole infatti essere un blog di informazioni variamente resistenti (politica, ecologia, ecosostenibilità) che si rivolge innanzitutto ad una piccola rete di amici e conoscenti: informare i più vicini cercando di innescare dei processi virtuosi che dalla prossimità possano dilagare sempre più. Resistenza a macchia d'olio.

www.ingiro.de Viaggi enogastronomici
La nostra associazione InGiro (www.ingiro.de) organizza viaggi enogastronomici in Italia. Ci piace fare conoscere l'Italia (anche) attraverso la cucina. Cuciniamo insieme piatti regionali, andiamo a cercare il tartufo, camminiamo e andiamo a trovare i produttori e presidi Slow Food per assaggiare i loro prodotti. Sul nostro sito www.ingiro.de trovate tutti i viaggi con programma dettagliato. Organizziamo anche escursioni a piedi sulle colline della provincia di Bologna. Siccome ci piace fare conoscere i piccoli produttori, spesso biologici, a e promuovere il consumo locale, anche queste camminate finiscono spesso con una merenda-degustazione (in caseifici, in un mulino, un'azienda agricola, una cantina...). Anche il programma delle camminate lo trovate sul sito www.ingiro.de

http://50056tv.blogspot.com
Blog Blig Blug Sperimentazione WEB 2.0 e utilizzo risorse della rete, ecologia ed accessori dalla toscana. Coindivisione come arte sociale... mai contro ... nessuno, ma a sostegno ed a favore di..NOI. SCAMBIO LINK SCAMBIO BANNER

http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
E' il blog di uno qualunque che un bel giorno ha deciso di mettersi i pannelli fotovoltaici sul tetto. E che non ci è ancora riuscito, e continua a lottare per farlo: lottare per i (comprensibili) problemi tecnici (tutto sommato, è un po' più complicato che non installare un tostapane...), con i problemi economici (si, i pannelli fotovoltaici hanno il vizio di costare...), ma anche e soprattutto lottare con la burocrazia (che sembra mettere appositamete i bastoni tra le ruote), con installatori sedicenti professionisti ma che di voltovoltaico non ne capiscono la classica cippa, con... beh, sceglietevi voi un ulteriore avversario a caso ed a piacere. Nel caso decidiate anche voi di installarvi l'impianto, nel mio blog troverete molti consigli per rendervi la lotta forse un po' più semplice...

Http://www.collettivokassel.org
Visioni per metropolizzare le periferie, per soddisfare bisogni immateriali che contribuiscono ad alleviare carenze materiali, per contribuire alla salvaguardia del territorio e alla rinascita del senso di collettività, per continuare a sognare attraverso la negazione degli stereotipi. Collettivo Kassel nasce nel 1994 come azione critica per percorrere strade nuove, non battute,e visitare luoghi aperti e appartati. Strade e luoghi che aiutino a guardare con occhi nuovi la terra meridiana ed il mare di mediazione,il Mediterraneo.Occhi di un viaggiatore che rimane distaccato dai luoghi per rientrarvi . O quelli di chi cammina in un mercato affascinato dalle grida, dalle preziose mercanzie,e dagli odori di spezie e di vita.Gli occhi di un uomo meridiano che sa che solo condividendo, nel rispetto della reciprocità e dello scambio, passioni, umori, saperi ed esperienze, puó sopravvivere agli orrori di questo tempo e trovare nuove relazioni vitali. Kassel parte da qui. Dal navigare un mare di mediazione tra terre, popoli e passioni.

http://blog.libero.it/joiyce
Sale del mondo è un blog di contro-informazione sganciato da qualsiasi ideologia o colore politico. Uno spazio di denuncia e di confronto, una voce che viene dal basso, che non ha padroni, nata per dare voce a chi voce non ne ha. Testimonia lo scempio, il disastro ambientale e sanitario, dei rifiuti campana. Sale del mondo ha scavato nelle radici di questa imbarazzante pagina della storia del nostro paese, ricostruendo nei dettagli il percorso che le ecomafie hanno fatto in 15 anni per conquistare il potere sul territorio e garantirsi introiti elevati attraverso traffici illegali sotto gli occhi di tutti. L'autore svela i retroscena negati ad arte dal potere politico, i vili e meschini interessi economici legati agli impianti di incenerimento. Sale del mondo ha poi allargato i suoi confini all'intero paese, raccontando malcostume e malaffare politico del sistema italia, i privilegi della casta. Le continue minacce perpetrata ai danni dell'ambiente e dell'ecosistema, e tanto altro ancora...

www.mauvera.it
in www.mauvera.it musica e diapositive di Maurizio Veraldi, musicista suonatore di fisarmonica diatonica (organetto),fondatore del gruppo musicale Zuf de Zur di Gorizia e membro dell'Orchestra di Poesia del Friuli Venezia Giulia.In www.mauvera.it è possibile ascoltare e scaricare brani in mp3 di composizione e realizzati con i gruppi con cui collabora.In www.mauvera.it il messaggio comune a tutti i progetti è l'accettazione di ogni forma di diversità.Nell'ultimo cd prodotto "PARTIGIANI"vengono musicati testi della Resistenza e nasce contro ogni forma di revisionismo storico.


Aeolo, Rivista letteraria e oltre
Aeolo (www.aeolo.it) è una rivista letteraria che nasce dalla passione di un gruppo di studenti dell’Università di Pisa che hanno unito le loro forze per spazzare via la bonaccia che domina nella cultura contemporanea. Come i venti soffiano da direzioni diverse ed anche opposte, noi vogliamo divergere, essere d’accordo, scontrarci per creare nuovi luoghi d’incontro, nuovi punti di vista, nuovi modi di comunicare. La rivista è strutturata in quattro parti:
1. VENTO: sezione tematica;
2. BUFERE: articoli letterari e divulgativi;
3. SPIFFERI: poesia e narrativa;
4. INTER[VENTI]: interviste, recensioni, iniziative e presentazioni di libri.
www.aeolo.it

Regalo Idee
Un sito nato come motore di ricerca gratuito per idee regalo, ora è un portale sui regali che contiene articoli, sezioni sul Natale e sui regali San Valentino, un blog aggiornato quotidianamente, una directory e delle risorse gratuite da scaricare! Regalo Idee è stato creato con lo scopo di fornire esattamente delle IDEE e non delle proposte d'acquisto specifiche come viene fatto in tanti altri siti sui regali, focalizzando l'attenzione sul destinatario e sui suoi interessi, in modo che il gesto del regalare sia più ricco di senso e non fatto distrattamente. Enjoy!

Questione di Gigahertz
http://badwireless.blogspot.com Questo blog vuole essere uno spazio dove spiegare che l'uso delle microonde per le telecomunicazioni senza fili (telefonini cellulari, wireless, bluetooth, satellitari) è una grossa fesseria - ancor più se fatta per esser collegati a internet mentre si passeggia - che mette in pericolo la nostra salute. Ed anche che non è poi così utile ed inevitabile.

a scuola dagli alberi
www.ascuoladaglialberi.net presenta i tratti essenziali del progetto culturale per la sostenibilità ambientale e sociale A SCUOLA DAGLI ALBERI: valorizzare territorio e culture attraverso gli alberi e la creatività umana attraverso quella della natura. Conoscere la natura dentro e fuori di sé dà una maggior consapevolezza per costruire una vita di qualità. www.ascuoladaglialberi.net svela un modo piacevole e facile per trovare i tesori nascosti da montagne di parole incomprensibili: il racconto e le altre arti che sono la mia specialità. Su www.ascuoladaglialberi.net trovate l’avvio.

second hand
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Doc, opinioni e benessere
Il mio blog http://ossessionicompulsioni.blogspot.com/ nasce dall'intenzione di essere un luogo in cui chi soffre di disturbo ossessivo compulsivo possa parlarne e condividere con altri la propria esperienza e i propri problemi. Il tema portante di http://ossessionicompulsioni.blogspot.com/ si lega strettamente al benessere psicofisico dell'essere umano e quindi si intreccia pienamente con la mia vita. E' un diario e un luogo di ritrovo in cui parlo della mia avventura per essere un essere umano ogni giorno migliore e più felice. http://ossessionicompulsioni.blogspot.com/ è la mia voce e la voce di tutti coloro che vogliono unirsi a me e condividere le loro storie. Saluti.

martedì 14 luglio 2009

Perchè non sciopero

Io non sono mai stato nella fortunata posizione di chi può scioperare.
Nei pochi mesi della mia vita passati come dipendente, ero supplente in una scuola statale, e non godevo del diritto di sciopero; diritto che, peraltro, non avrei avuto valido motivo di esercitare.
E per il resto della mia vita sono sempre stato il mio stesso principale... e scioperare sarebbe stata un'operazione abbastanza stupida, no?
Oggi il fatto di esser stato invitato a scioperare come blogger mi lascia quindi un po' spiazzato... sarebbe una splendida opportunità per scoprire finalmente cosa si prova a scioperare.
Ma non mi interessa, per i motivi che (in maniera senz'altro migliore di come potrei riuscirci io), ha spiegato Paolo Attivissimo nel suo blog.

Una sola citazione:
Tanto varrebbe cercare di sensibilizzare un coccodrillo ai problemi dell'etica kantiana.

Osservo inoltre che la mia stessa posizione, oltre che da Paolo Attivissimo, è condivisa anche dal Contadino Ste, ilKuda, Luci,... e da tanti altri.

giovedì 9 luglio 2009

Fotovoltaico ed agricoltura: il progetto Biosolare

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La recente novità della circolare dell'Agenzia delle Entrate su fotovoltaico e reddito agricolo mi ha fatto scoprire (nel mai calmo mare magnum di internet) un altro interessante progetto: Biosolare Fotovoltaico Collettivo.
Riportando dalla loro presentazione:

Alla base di tutto esiste la volontà di un gruppo di persone di costituire una società agricola che svolga effettivamente tale attività. All’interno dell’attività “normale” di conduzione del terreno o di allevamento si andrà ad autofinanziare un impianto fotovoltaico che può variare da 200 kw a 700 kw (attività comunque connessa all’attività agricola). Per diventare socio della società proposta non è necessaria la qualifica di imprenditore agricolo, chiunque può partecipare sottoscrivendo la propria quota
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Un progetto che non può che incontrare il mio personalissimo ed entusiastico favore, anche se non (per banalissimi motivi geografici) la mia adesione...

mercoledì 8 luglio 2009

Fotovoltaico e reddito agricolo

Buone notizie per gli agricoltori che installano un impianto fotovoltaico. L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare n. 32/e del 6 luglio 2009, con la quale chiarisce tutti gli aspetti fiscali relativi.

Roma, 06 luglio 2009

OGGETTO: Imprenditori agricoli -produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo: aspetti fiscali. Articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.


PREMESSA
Negli ultimi anni il legislatore, nell’ottica dello sviluppo della produzione di energia mediante fonti rinnovabili, ha introdotto disposizioni di carattere fiscale volte ad incentivare l’esercizio di tale attività da parte di imprenditori agricoli
In particolare, l’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) aveva stabilito che “La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.
L’articolo 2-quater, comma 11, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha integrato la citata norma aggiungendo, dopo le parole “energia elettrica”, quelle “e calorica” e dopo “fonti rinnovabili agroforestali”, le parole “e fotovoltaiche”.
L’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha sostituito il citato comma 423, riformulandolo come segue: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.
L’ultimo intervento normativo in materia è contenuto nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) e, in particolare, nel comma 178 dell’articolo 1, con il quale il legislatore ha integrato il citato comma 423, specificando alla fine che le predette attività si considerano produttive di reddito agrario, “fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.”
In altri termini, tale ultima previsione normativa ha reso opzionale, per gli imprenditori agricoli che svolgono le attività in parola, la determinazione del reddito nei modi ordinari.

AMBITO SOGGETTIVO
Come accennato in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 423 della legge finanziaria 2006 e successive modificazioni, le attività effettuate dagli imprenditori agricoli di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti da vegetali derivanti prevalentemente dal fondo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
L’imprenditore agricolo, ai sensi del medesimo articolo 2135, è colui che svolge le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, nonché le attività connesse, ovvero, quelle attività svolte dal medesimo soggetto che si pongono in un rapporto di effettiva relazione e coerenza con l’attività agricola principale.
Fino all’emanazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007), la determinazione del reddito agrario su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, costituiva il regime naturale esclusivo per le sole persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali esercenti l’impresa agricola.
L’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che “Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi (…)”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per effetto della citata disposizione la determinazione su base catastale del reddito agrario è stata estesa, per opzione, anche alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative che ai sensi dell’articolo 2 del citato d.lgs. n. 99 del 2004 rivestono la qualifica di società agricole, ossia che svolgono esclusivamente le attività agricole e connesse di cui al richiamato articolo 2135 c.c. e la cui ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) contiene la locuzione “società agricola”.
Conseguentemente, i soggetti destinatari del regime fiscale previsto per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono: -le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano
le attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c.;
-le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 che optano per la determinazione del reddito su base catastale.

AMBITO OGGETTIVO
Come detto, il comma 423 della legge finanziaria 2006 ha ampliato la categoria delle attività agricole connesse di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, riconducendo tra le stesse anche le produzioni di:
  • energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
  • carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
  • prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.
Al riguardo si precisa che, di norma:
  • per fonti “rinnovabili agroforestali”: s’intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura(comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno) (cfr. decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a);
  • per fonti “fotovoltaiche”: s’intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica ;
  • per “carburanti derivanti da produzioni vegetali”: s’intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante); il biogas carburante ed altri carburanti simili (cfr. decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 Allegato I, articolo 2, comma 2);
  • per “prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli”: s’intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c.d. chimica verde).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Come noto, l’articolo 32 del TUIR disciplina la determinazione del reddito agrario, disponendo che lo stesso è costituito dal reddito medio ordinario del terreno derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricole e nei limiti delle potenzialità del terreno. Il successivo articolo 34 precisa che il reddito agrario si determina mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.
Tra le attività produttive di reddito agrario, il comma 2 del citato articolo 32, alla lettera c), richiama anche le attività connesse di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, tra le quali, per effetto delle modifiche normative in commento, sono ora comprese la produzione e cessione di energia elettrica e calorica derivante da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da un imprenditore agricolo.
Sotto il profilo fiscale, quindi, la qualificazione delle attività sopra richiamate come attività agricole connesse comporta l’applicazione del principio di tassazione del reddito su base catastale in luogo di quella analitica. Ciò, naturalmente, nel presupposto che risulti verificato il requisito della “prevalenza” che caratterizza le attività agricole connesse, ossia a condizione che, nel caso di specie, le fonti di produzione dell’energia provengano prevalentemente dal fondo.
Sebbene letteralmente la norma richiami il concetto di prevalenza solo con riferimento alla produzione di carburanti e di prodotti chimici, si ritiene che il suddetto requisito deve sussistere anche per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili in ragione dell’assimilazione operata dal legislatore di tale produzione alle attività agricole connesse.
Ne consegue che le produzioni di energia e carburanti di cui alla norma in esame effettuate dall’imprenditore agricolo saranno considerate produttive di reddito agrario solo qualora risulti verificato, con riferimento ai prodotti utilizzati per tali produzioni, il requisito della prevalenza.
In linea generale, il requisito risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell’attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Nel caso in cui il confronto quantitativo non è possibile perché i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi (cfr. circolari 14 maggio 2002 n. 44 e 15 novembre 2004 n. 44).
Laddove non è possibile effettuare il confronto in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DERIVANTE DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORICA DA FONTE FOTOVOLTAICA
La produzione di energia da fonte fotovoltaica, a differenza di quella derivante da fonti agroforestali, non richiede l’utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo, bensì necessita della installazione di specifici impianti (pannelli fotovoltaici) in grado di convertire le radiazioni solari in energia elettrica o calorica. Si tratta, dunque, di un’attività connessa “atipica” in quanto il suo svolgimento non richiede all’imprenditore agricolo l’impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo. Tale produzione prescinde, infatti, dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali; ciò nonostante, trattandosi di attività agricola “connessa” presuppone, comunque, un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario. In particolare, i terreni, di proprietà dell’imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall’imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti.
Per rispettare la ratio della disposizione si rende, inoltre, necessario individuare specifici criteri di “connessione” con l’attività agricola che consentano di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l’attività agricola stessa. Al riguardo, il Ministero per le politiche agricole e forestali, con nota prot. n. 3896 del 27 luglio 2008 indirizzata alla scrivente, ha indicato i requisiti necessari per poter qualificare la produzione in parola come produttiva di reddito agrario, tenendo anche conto delle finalità ambientali che il legislatore ha inteso perseguire con la disciplina in esame.
In sintesi, sulla base delle indicazioni fornite dal predetto Ministero:

1.
“la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;

2.
la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.
b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Relativamente ai limiti di potenza previsti, si è utilizzato il parametro di 200 KW in considerazione del fatto che l’articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 244/2007, ha esteso lo scambio sul posto a tutti gli impianti con potenza nominale media annua non superiore al predetto limite; per quanto riguarda il limite di 1 MW si fa riferimento all’articolo 2, commi 144 e 145 della legge 244/2007 che sancisce detto limite come riferimento della produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili”.
In altri termini, alla luce delle suddette indicazioni, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata. Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore ai superiori a 200 KW, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, è produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti richiamati alle lettere a), b) e c).
Si osserva che i requisiti richiesti, sono stati individuati tenendo conto, comunque, della necessità che esista un legame tra la produzione di energia ed il fondo. In particolare, nel caso di produzione di energia fotovoltaica che eccede il limite dei 200 KW, il requisito di cui alla lettera a) richiede l’integrazione degli impianti fotovoltaici con le strutture esistenti sul fondo (es. capannoni, strutture per ricovero animali o attrezzature, serre ecc.); il requisito di cui alla lettera b) richiede lo svolgimento effettivo di attività agricole da cui derivi un volume d’affari superiore a quello derivante dalla produzione di energia eccedente il predetto limite; il requisito di cui alla lettera c) richiede che l’imprenditore agricolo, per ogni 10 KW di potenza installata in eccesso rispetto alla franchigia, dimostri di coltivare 1 ettaro di terreno.
Ad esempio, nel caso l’imprenditore abbia installato un impianto di potenza pari a 1 MW (1000 KW), dovrà coltivare almeno 80 ettari di terreno:
1000 KW – 200 KW (franchigia) = 800 KW
800 : 10 = 80
Il reddito derivante dalla produzione e vendita dell’energia tramite impianti che eccedono i limiti prima illustrati, invece, costituisce per la parte eccedente reddito d’impresa e sarà determinato secondo le regole ordinarie di tale categoria di reddito, contrapponendo i relativi costi e ricavi.

DISCIPLINA FISCALE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA
L’articolo 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ha previsto per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tale da garantire un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.
Detta tariffa ha lo scopo di reintegrare il costo sostenuto per l’impianto e di incentivare lo sfruttamento dell’impianto stesso per un lungo periodo di tempo. La stessa viene erogata dal Gestore del Sistema Elettrico (di seguito anche GSE) per un periodo di venti anni, in ragione dell’energia fotovoltaica prodotta annualmente.
Chiarimenti sul trattamento fiscale della tariffa incentivante sono già stati forniti dalla scrivente con circolare n. 46/E del 19 luglio 2007.
Alla luce delle precisazioni già rese, con riferimento agli imprenditori agricoli si fa presente che ai fini delle imposte dirette la tariffa incentivante sarà:
a) irrilevante, se il soggetto percettore è un imprenditore agricolo, società semplice, ente non commerciale, società agricola (s.r.l., s.n.c. s.a.s. e soc. cooperativa che opta per la tassazione del reddito catastale) titolare di reddito agrario;
b) rilevante come contributo in conto esercizio ai sensi dell’articolo 85 del TUIR, se il percettore è un imprenditore agricolo persona fisica, ente non commerciale o società semplice che produce e cede energia fotovoltaica al di fuori dei limiti stabiliti al punto n. 2 del paragrafo precedente. Si precisa che la tariffa incentivante percepita sarà comunque irrilevante per la parte riferibile all’energia prodotta entro i predetti limiti e che si considera produttiva di reddito agrario, mentre concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa per la parte riferibile ai KW di energia prodotta al di fuori dei predetti limiti;
c) interamente rilevante come contributo in conto esercizio ai sensi dell’articolo 85 del TUIR, se la tariffa incentivante è percepita da società agricole che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale e producono e cedono energia al di fuori dei limiti stabiliti al punto n. 2 del paragrafo precedente, oppure, se la tariffa è percepita da società di capitali o società di persone che non abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale oppure. Il regime naturale di determinazione dell’imponibile fiscale di dette società, infatti, è quello proprio del reddito d’impresa.
Si ricorda, infine, che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta (cfr. circolare 46/E del 2007).

5.1 Ritenuta applicabile sulla tariffa incentivante corrisposta ad imprenditore agricolo o società agricola.
Nella circolare n. 46/E del 2007 è stato evidenziato che l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto nella misura del quattro per cento sulla tariffa corrisposta per incentivare l’installazione degli impianti fotovoltaici presuppone lo svolgimento di un’attività d’impresa da parte del destinatario del contributo. In altri termini, l’applicazione della ritenuta riguarda sia i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia i soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, conseguono redditi di natura commerciale o posseggono più in generale redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d'
impresa (cfr. risoluzione n. 193/E del 17 giugno 2002).
Con particolare riferimento ai contributi corrisposti alle imprese agricole, il Ministero delle Finanze, con risoluzione prot. n. 150 del 5 giugno 1995, ha chiarito che “la ritenuta d’acconto del 4 per cento deve essere applicata sui contributi corrisposti alle imprese agricole costituite sotto forma di società di persone, oltre che di capitali, in quanto i redditi da esse prodotti sono considerati redditi d’impresa in forza del combinato disposto dell’articolo 6, comma 3 e dell’articolo 51, comma 2, lettera c) [ora articolo 55, comma 2, lett. c] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917”.
Relativamente alle persone fisiche, alle società semplici ed agli enti non commerciali che esercitano l’impresa agricola, la stessa risoluzione ha specificato che “allorquando la tassazione ha luogo esclusivamente sulla base del reddito catastale, nessuna rilevanza fiscale assumono i ricavi ed i costi effettivi, atteso che la determinazione catastale del reddito ne prescinde totalmente. Diverso è il caso in cui risultino superati i limiti della potenzialità del terreno fissati dall’articolo 29 [ora articolo 32 del TUIR] …: in tal caso, infatti, il reddito derivante dal superamento di detti limiti va classificato come reddito d’impresa(…) Questa circostanza (…) implica altresì l’obbligo di operare la ritenuta alla fonte (…) sui contributi a fondo perduto erogati (…)”.
Ciò premesso si ritiene, quindi, che sulla tariffa incentivante corrisposta dal GSE a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali per la parte di produzione di energia che eccede i limiti indicati al paragrafo 4 debba essere operata la ritenuta del 4 per cento, in quanto tale energia si considera prodotta nell’ambito del reddito d’impresa. A tal fine il GSE, all’atto della corresponsione della tariffa, dovrà acquisire ai propri atti una dichiarazione del produttore che attesti se l’energia è prodotta in regime d’impresa o meno.
Per quanto concerne le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che possono optare per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del comma 1093 della legge finanziaria 2007, si osserva che l’articolo 3 del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, “Regolamento recante modalità applicative per l'imposizione dei redditi ai sensi
opzione per l'dell' articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (…)”, precisa che il reddito dalle stesse conseguito “è considerato reddito d’impresa”.
In altri termini, la predetta disposizione afferma che le società sopra richiamate, anche quando optano per la determinazione del reddito su base catastale, restano a tutti gli effetti titolari di reddito d’impresa.
Si ritiene, pertanto, che nei confronti delle società che optano per la determinazione del reddito ai sensi dell’articolo 34 del TUIR, sulla tariffa incentivante ad essi corrisposta debba essere sempre operata la ritenuta del 4 per cento.

DISCIPLINA FISCALE DEI CERTIFICATI VERDI
I “Certificati verdi” sono titoli che il GSE emette a favore dei produttori di energia da fonti rinnovabili e che certificano la quantità e la qualità di energia prodotta. I certificati sono emessi a favore degli operatori i cui impianti sono stati qualificati dal medesimo GSE come impianti alimentati da fonte rinnovabile (IAFR).
Al fine di incentivare la produzione di energia rinnovabile, il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, cosiddetto “Decreto Bersani”, ha previsto per gli importatori e i soggetti produttori di energia da fonti non rinnovabili, l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale un quantitativo di energia prodotta da fonti rinnovabili in misura pari ad una quota percentuale (legislativamente determinata) dell’energia importata/prodotta da fonti non rinnovabili.
Lo stesso decreto prevede che i soggetti interessati possono adempiere tale obbligo direttamente, ovvero immettendo in rete l’energia derivante da fonti rinnovabili, oppure acquistando da terzi i “Certificati verdi” negoziati in un apposito mercato gestito dal Gestore del Mercato Elettrico (GME).
Detti certificati costituiscono beni immateriali strumentali al pari delle concessioni, licenze, ecc. Ciò premesso, si illustra di seguito il trattamento fiscale dei suddetti titoli ai fini dell’IVA e delle imposte dirette nel caso in cui gli stessi formano oggetto di trasferimento da parte degli imprenditori agricoli.

6.1 IVA
In coerenza con le direttive comunitarie in materia, le cessioni di beni immateriali quali i diritti di invenzione, brevetti, marchi, ecc. e quelle di beni virtuali sono considerate prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
n. 2, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente il trasferimento di certificati verdi (quali beni strumentali immateriali) è imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi del citato articolo 3, comma 2, n. 2 (cfr. risoluzione del 20 marzo 2009, n. 71/E) e sconta l’aliquota ordinaria del 20 per cento.

6.2 Imposte dirette
Ai fini delle imposte dirette il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione di certificati verdi è il seguente:
1. se l’imprenditore agricolo è titolare di reddito agrario, gli introiti derivanti dalla cessione dei certificati verdi non generano componenti positivi di reddito tassabili autonomamente, bensì costituiscono elementi reddituali assorbiti dal reddito determinato su base catastale;

2. se l’imprenditore agricolo produce energia oltre i limiti prima indicati (cfr. paragrafo 4 della presente circolare), i proventi derivanti dalla cessione dei certificati verdi riferibili all’energia che si considera produttiva di reddito d’impresa, costituiscono plusvalenze ai sensi dell’articolo 86 del TUIR.


7 INQUADRAMENTO AI FINI IVA E IRAP DELL’ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI


7.1 IVA
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni di energia non sono operazioni riconducibili a quelle elencate nella tabella A, parte I, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, pertanto, alle stesse si applica l’IVA nella misura ordinaria del 20 per cento.
L’aliquota IVA ridotta del 10 per cento trova applicazione quando la cessione rientra nei casi elencati al punto 103) della Tabella A, Parte III, allegata al citato DPR, ovvero, quando la cessione di energia è effettuata “(…) per uso domestico; (…) per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere (…); (…) ai clienti grossisti di cui all’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 16; (…)”.
Ne consegue, pertanto, che la cessione di energia elettrica prodotta da imprenditori agricoli mediante fonti agroforestali o fotovoltaiche sconterà l’aliquota ridotta del 10 per cento, quando è effettuata ai sensi del citato numero 103.
In relazione alla produzione e cessione di energia elettrica, l’imprenditore agricolo dovrà tenere una contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633 del 1972, per l’attività agricola e per l’attività di produzione e vendita di energia.

7.2 IRAP
Tra i soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, include anche i produttori agricoli titolari di reddito agrario.
Detti soggetti, ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto IRAP, determinano la base imponibile per differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione soggetti a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e applicano l’aliquota nella misura dell’1,9 per cento.
Tale aliquota, inizialmente stabilita in misura ridotta per un periodo transitorio, è stata oggetto di vari interventi normativi che ne hanno prolungato l’applicazione, fino alla sua stabilizzazione avvenuta ad opera dell’articolo 2, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Con circolare 4 giugno 1998, n. 141/E, la scrivente, con riferimento all’applicazione delle aliquote ridotte previste dall’articolo 45, comma 1, aveva precisato che le stesse erano applicabili alla parte di base imponibile corrispondente all’esercizio di un’attività agricola rientrante nei limiti dell’articolo 29 (attualmente articolo 32) del TUIR, indipendentemente dalla natura del soggetto esercente l’attività medesima (persone fisiche, società di persone, o società di capitale), ed anche se operante in altri settori (es. industriale, assicurativo, commerciale, ecc.). Diversamente, in relazione all’attività agricola eccedente i predetti limiti e produttiva di reddito d’impresa, la medesima circolare ha precisato che si rende applicabile l’aliquota IRAP nella misura ordinaria.
Si ritiene, pertanto, anche con riferimento alle attività di produzione e vendita di energia elettrica e di carburante richiamate nell’articolo 1 del comma 423 in commento, che le stesse saranno da assoggettare all’aliquota IRAP:
-nella misura dell’1,9 per cento, per il valore della produzione riferito
all’attività svolta entro i limiti stabiliti nell’articolo 32 del TUIR, o in
quelli individuati nel paragrafo 4 della presente circolare con specifico
riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica derivante da fonte fotovoltaica; -nella misura ordinaria del 3,9 per cento, per il valore della produzione che eccede i sopra richiamati limiti.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

martedì 7 luglio 2009

Assicurazioni per impianti fotovoltaici

Dopo aver velocemente affrontato il problema della grandine (ed aver stabilito che, tutto sommato, non è un grosso problema), vediamo come uno si può tutelare per mezzo di un'assicurazione.
La generica "assicurazione casa" di solito non è sufficiente; ad esempio, può essere che i pannelli solari siano esplicitamente esclusi dai danni causati da grandine (esempio: Genertel Assicurazione Casa - la quale però, ad una veloce lettura delle condizioni di polizza, sembrerebbe però coprire i possibili danni da fulminazione...).

Cominciano ad apparire le prime assicurazioni "specifiche", che qui mi limiterò ad elencare per riferimento.
Se ne conoscete altre segnalatemele nei commenti, e provvederò ad inserirle nell'elenco.
Come pure, se avete esperienze da condividere...

lunedì 6 luglio 2009

Grandine e fotovoltaico...

Inutile dire che la grandine è una delle principali preoccupazione di chi possieda pannelli fotovoltaici o termici...
Eppure sembra essere una preoccupazione, se non proprio infondata, comunque un po' esagerata...

Ad esempio, recentemente a Bassano del Grappa, a maggio, c'è stata una grandinata eccezionale. Grandine descritta "come noci", se non addirittura "come palle da tennis".
Danni (ovviamente) all'agricoltura, parabrezza infranti, carrozzerie ammaccate a mitraglia...
Questo video rende un po' l'idea:

Eppure, dalle testimonianze raccolte in giro per la rete (vedi ad esempio qui) sembra che i pannelli fotovoltaici se la siano cavati alla grande, resistendo senza danni...
Altrettanto non si può dire dei pannelli termici a tubi, che invece sembrano esser stati disintegrati dalla grandine...

venerdì 3 luglio 2009

fotovoltaico fai-da-te: state attenti...

Ho notato che in internet, ultimamente, si sono moltiplicate le offerte di e-book, manuali, guide in video ecc. per il "fai-da-te fotovoltaico".
Si tratta per lo più di manualetti in inglese (ma non solo), offerti ai prezzi più vari anche su Ebay.
Secondo la pubblicità di questi fantomatici manualetti, seguendono le semplici (?) istruzioni dovrebbe esser possibile costruirsi un impianto fotovoltaico per pochi euro e nello spazio di un fine settimana...
E talvolta si estendono anche all'eolico, al geotermico, alle biomasse...

In realtà, sono manualetti privi di qualsiasi informazione utile, e che non valgono la carta su cui sono scritti. E, visto che non vi arrivano nemmeno su carta ma in pdf per email, comprendete quanto valgano...
Non c'è nulla in quei manualetti che non possiate trovare (gratis) in pochi minuti con Google.

Risparmiatevi quei sia pur pochi euro: sarebbero buttati via.

Le vie per il fai-da-te nel fotovoltaico sono ben altre...

giovedì 2 luglio 2009

Leggi disattese...

D.Lgs. 387/2003 art.12 comma 1
"Le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."